statuto modificato 2019
6 marzo 2018
Statuto dell'aSSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE mayday may day Ets
DEFINIZIONE, FINALITA' E ATTIVITA’
Art. 1 L’APS “ MAYDAY MAY DAY” ETS , costituita in Varese il 6 marzo 2018, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro. L’acronimo ETS sarà utilizzato solo a partire dall’effettiva assunzione della qualifica da parte dell’Ente.
Art. 2 Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere la crescita sociale e culturale dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività educative, sociali, culturali, artistiche, ricreative, sportive (intese come fenomeno sociale e rispetto della legalità), istruttive, formative, divulgative, di integrazione e di mediazione culturale. L’Associazione programmerà e produrrà iniziative, convegni, seminari ed incontri in particolare nel settore dell’educazione, della prevenzione della devianza per la legalità ed il miglioramento sociale delle persone, dell’arte e dei media, nonché della formazione. Si avvarrà della produzione, divulgazione e distribuzione di opere mediatiche, artistiche, creative. Effettuerà attività di mecenatismo.
L’Associazione svilupperà tutte le attività possibili nell’ambito del miglioramento sociale, della prevenzione della devianza, dell’illegalità e delle recidive delinquenziali con un’attenzione particolare agli adolescenti (prevenzione del bullismo), alle persone con problemi di dipendenza, ai giovani adulti, alle persone in stato di detenzione ed al reinserimento delle persone emarginate, in stato di disagio psico-fisico e di difficoltà relazionale. Utilizzerà l’agricoltura e l’housing sociale, oltre al supporto psico-sociale. Utilizzerà anche gli strumenti forniti dalla giustizia rieducativa e da quella riparativa. L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, educativi e culturali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
I SOCI
Art. 3 Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto ed il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, mail, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5 E' compito del consiglio direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera dell’Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale (oppure: il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci). Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Art. 6 I soci hanno diritto a :
- frequentare l’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione
- discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti secondo le regole dello Statuto.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello svolgimento della stessa.
Art. 7 Il socio è tenuto al pagamento quota sociale, al rispetto dello Statuto, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’ associazione e nella frequentazione delle sedi. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 8 La qualifica di socio si perde per:
- decesso, mancato pagamento della quota sociale
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
- espulsione o radiazione.
Art. 9 Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante , a seconda dei casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi :
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO
Art. 11 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività Statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell’ associazione, contributi di Enti Statali e
locali, erogazioni di sponsor, lasciti e donazioni di privati, quote sociali e quote di iscrizioni dei soci alle singole attività organizzate, proventi da attività di raccolta fondi , fondo di riserva. Può avere proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
L’APS ha il divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione ai soci, agli amministratori e ai collaboratori.
Art. 12 L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Art. 13 La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’associazione.
Art. 14 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per il noleggio, locazione o acquisto di nuovi impianti o attrezzature.
L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da trasmettere via mail, pec o raccomandata almeno 8 giorni prima, e da inviare ad ogni socio.
Art. 16 L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata Revisore (o collegio r.) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 17 L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto
e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ,delibera sulle questioni dell'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 19 L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.
Art. 20 L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 22 Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.
Art. 23 Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:
- il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’APS; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente;
- il Tesoriere: registra entrate e uscite e collabora, in sintonia con il presidente, alla gestione della cassa.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’APS.
Art. 24 I compiti del Consiglio direttivo sono:
- eseguire le delibere dell'assemblea,
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea,
- predisporre il rendiconto annuale e pubblicare annualmente il bilancio di esercizio e gli eventuali emolumenti, rimborsi spese e compensi attribuiti a qualsiasi titolo ad amministratori, collaboratori o soci,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la programmazione economica dell'anno sociale,
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri,
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci,
- proporre progetti ed approvarli,
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali,
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati,
- decidere le modalità di partecipazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto,
- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo. L’APS deve tenere il libro soci, il libro delle assemblee e il libro delle adunanze del Consiglio, oltre all’eventuale registro dei volontari che svolgono compiti non occasionali.
Art. 25 Il Consiglio direttivo si riunisce di norma 2 (due) volte all’anno, in un giorno prestabilito, senza necessità di un ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione de l Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti, comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
Art. 26 I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere, dopo 18 mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio direttivo decade. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea, indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 27 Se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente l’APS deve nominare il revisore o Collegio dei revisori o il sindaco o Collegio dei sindaci. Hanno il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell’associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relazionano al Consiglio direttivo e all'assemblea.
Art. 28 Il revisore o i sindaci hanno diritto ad assistere alle sedute del Consiglio direttivo con voto consultivo.
Art. 29 Le cariche di consigliere e di revisore o di sindaco, se eletti, sono incompatibili fra di loro.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 30 La decisione motivata di sciogliere l’associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti de i soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di 2 (due) successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata online, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art.11comma 4 quinquies lett.b) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 Per quanto non previsto dallo Statuto o dall’eventuale Regolamento interno, decide l'assemblea, ai sensi del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e delle leggi vigenti.